(massima n. 1)
Qualora insorga controversia sulla proprietą della cosa confiscata, il giudice dell'esecuzione deve procedere ai sensi degli artt. 676 e 263, comma 3, c.p.p., rimettendo la risoluzione della questione al giudice civile del luogo competente in primo grado. (Fattispecie relativa a rigetto da parte del Gip di istanza presentata da societą per ottenere la restituzione di un'auto confiscata, quale corpo di reato, in procedimento penale a carico di terzi, di cui si rivendicava la proprietą o, quantomeno, l'assegnazione della somma ricavata dall'avvenuta vendita all'asta del veicolo).