(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice penale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, non ha contenuto decisorio, né formale né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e, non pregiudicando l'interesse delle parti che potranno far valere le loro ragioni davanti al giudice civile, è inoppugnabile. Il provvedimento, peraltro, non è revocabile, con la conseguenza che, nelle more del giudizio civile, la parte non è legittimata a richiedere la restituzione della res con altra istanza, pur se fondata su una pretesa modificazione della situazione; quest'ultima può essere comunque fatta valere davanti al giudice civile.