(massima n. 1)
Qualora il giudice per le indagini preliminari, ricevuta direttamente un'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, in luogo di trasmetterla, come dovrebbe, al P.M. per quanto di sua competenza, ai sensi dell'art. 263, comma 4, c.p.p., gliela trasmette per un semplice, irrituale parere, acquisito il quale provveda negativamente, in conformitą di esso, con ordinanza pronunciata de plano sull'istanza medesima, e avverso detta ordinanza venga quindi proposto appello al tribunale, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., siffatto gravame va qualificato come opposizione al «parere» summenzionato, a sua volta assimilabile al decreto di rigetto previsto dal citato comma 4 dell'art. 263 c.p.p., e va quindi trasmesso, per la decisione, allo stesso giudice per le indagini preliminari, il quale provvederą ai sensi del successivo comma 5. Ove in tal senso non disponga il tribunale, potrą disporre la Corte di cassazione, investita di ricorso proposto avverso la decisione del tribunale stesso, previo annullamento di detta decisione.