(massima n. 1)
Poiché le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento giurisdizionale, la necessità della cui eliminazione integra il requisito indefettibile dell'impugnazione costituito dall'interesse ad impugnare, possono scaturire solo dai provvedimenti che abbiano un contenuto decisorio — e cioè che incidano sui diritti di libertà o patrimoniali, ovvero sulla pretesa punitiva dello Stato — esulano dall'ambito dell'impugnazione tutti quei provvedimenti che in vario modo non presentano sul piano formale e sostanziale tale contenuto, ma assumono una veste meramente interlocutoria o rinviano ad altro momento processuale o ad altra sede la decisione sul petitum, sì da non determinare di per sé soli alcun effetto sulle posizioni soggettive delle parti. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, investito della richiesta di restituzione di beni sequestrati, rilevata la possibilità di una controversia sulla loro proprietà aveva rimesso le parti dinanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 676, comma 2, c.p.p.).