(massima n. 2)
Qualora debba essere restituito un manufatto abusivo per il venir meno dell'efficacia del sequestro, dovendo la restituzione essere effettuata, ai sensi dell'art. 262, comma 1, c.p.p., a favore di chi «ne abbia diritto», è necessario accertare se sia trascorso il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza a demolire, da cui deriva, secondo il disposto dell'art. 7, L. 28 febbraio 1985, n. 47, l'automaticità dell'acquisizione e l'immediato trasferimento della res abusiva al patrimonio del comune dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, sempre che non vi sia un proprietario incolpevole ed estraneo all'abuso.