(massima n. 1)
Poiché il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato fin dalla loro scoperta, si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati ai sensi degli artt. 43, 44 o 46, L. 1 giugno 1939, n. 1089, nel procedimento penale l'onere di tale dimostrazione incombe sulla persona presso la quale gli oggetti predetti sono stati rinvenuti; tuttavia se il processo si chiude con la declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, la persona prosciolta, ai fini della restituzione delle cose sequestrate, conserva la possibilitą di fornire la prova della legittimitą del possesso davanti al giudice dell'esecuzione. (In applicazione di detto principio la corte ha annullato la sentenza con la quale, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di ricettazione di vari reperti archeologici, era stata disposta d'ufficio la restituzione dei predetti oggetti alla competente amministrazione dello Stato).