(massima n. 2)
Tra i crediti a garanzia dei quali il pubblico ministero può chiedere, ai sensi dell'art. 316, comma 1, c.p.p., il sequestro conservativo dei beni dell'imputato non possono comprendersi quelli di natura risarcitoria spettanti, come tali, non allo Stato-ordinamento ma allo Stato-amministrazione, dovendosi invece ritenere che, con riguardo ad essi, la richiesta di applicazione della suddetta misura cautelare possa essere avanzata soltanto dall'amministrazione competente, se ed in quanto costituitasi parte civile (principio affermato, nella specie, con riguardo a crediti per tributi evasi, sovrattasse e interessi di mora, nascenti in favore dell'amministrazione finanziaria dall'avvenuta commissione di reati tributari).