(massima n. 1)
La competenza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, sebbene non sia stata fatta oggetto di una disciplina specifica nel nuovo codice, come invece avveniva nella pregressa normativa codicistica (art. 655 c.p.p. del 1930), č tuttavia agevolmente configurabile quando non abbia provveduto il giudice di cognizione in virtł del coordinamento tra le disposizioni degli artt. 262, comma quarto, e 263, comma sesto, nuovo codice di rito.