(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione può legittimamente disporre il dissequestro di somme di denaro relativamente ad un processo conclusosi con sentenza passata in giudicato con l'avvertenza che il sequestro permane in relazione ad altri procedimenti, ancora pendenti, cui le indagini a carico del medesimo imputato avevano dato luogo. Tale provvedimento di dissequestro contiene il doveroso avvertimento che le cose sequestrate non possono essere restituite finché dura l'omologo vincolo sugli altri procedimenti e deve ritenersi adottato a salvaguardia dell'altrui sfera di competenza.