(massima n. 1)
Il giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento preordinato alla restituzione delle cose sequestrate (artt. 262 e 263 c.p.p.), ha il potere di accertare la titolaritā delle stesse prima di disporne la restituzione. Detto potere spetta al giudice penale anche nel caso in cui non vi sia controversia sulla proprietā della cosa; né determina alcuna presunzione sulla titolaritā della cosa l'appartenenza del luogo in cui il sequestro č avvenuto.