(massima n. 1)
In virtł del rinvio operato dall'art. 104 disp. att. c.p.p., la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio, č applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilitą di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autoritą giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356).