(massima n. 1)
Ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p., nell'ipotesi di tentativo di furto commesso ai danni di grandi magazzini, il danno stesso non va commisurato al prezzo di acquisto della merce, poiché la legge penale fa riferimento non gią al costo, ma al valore commerciale dell'oggetto del reato al momento del fatto. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di un cappotto posto in vendita al prezzo di lire 249.000, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva escluso il danno patrimoniale di speciale tenuitą, facendo riferimento al prezzo di vendita, considerato come «il pił indicativo del valore commerciale» del capo di abbigliamento suddetto).