(massima n. 1)
Le tabelle introdotte dal D.M. 2 settembre 2006, n. 265 per la determinazione dell'indennitą spettante al custode delle cose sottoposte a sequestro nel procedimento penale, trovano applicazione solo se al momento dell'entrata in vigore del citato decreto non sia stato ancora emesso dall'autoritą giudiziaria il decreto di liquidazione della suddetta indennitą.