(massima n. 1)
L'autorità giudiziaria che, ai sensi dell'art. 258, comma primo, c.p.p., può disporre l'estrazione di copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, non è il tribunale del riesame, cui compete la restituzione solo nelle ipotesi in cui ritenga illegittimamente appreso l'oggetto del sequestro, bensì, nel corso delle indagini preliminari, lo stesso pubblico ministero che ha disposto la misura, sulla cui decisione negativa in ordine alla domanda di restituzione può eventualmente instaurarsi la procedura di opposizione di cui all'art. 263, comma quinto, c.p.p.