(massima n. 1)
Il decreto contenente l'ordine di esibizione di atti e documenti, previsto dall'art. 256 c.p.p., pur assimilabile per il suo effetto acquisitivo, al provvedimento di sequestro, si differenzia da questo per la mancanza di carattere autoritativo. Contro suddetto decreto non può essere, quindi, proposta istanza di riesame, in ragione del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.