(massima n. 1)
Contro il provvedimento con il quale viene disposta la perquisizione — sia essa personale o locale — gli artt. 247 e seguenti, c.p.p. non prevedono alcuna impugnazione. Ne consegue che, per il principio della tassatività delle impugnazioni, fissato dal primo comma dell'art. 568 c.p.p., contro il detto provvedimento non è esperibile alcuna forma di riesame od impugnazione.