(massima n. 1)
L'art. 9 della L. 14 febbraio 1990, n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento ovvero della sua cessazione, alla competenza esclusiva della sezione specializzata agraria con la conseguenza che č venuta meno al riguardo la competenza del pretore ex art. 409 n. 2 c.p.c. per il giudizio di cognizione a favore del detto giudice specializzato, senza che, quindi, possa trovare applicazione l'art. 618 bis c.p.c., tal ché la competenza per l'opposizione all'esecuzione per rilascio di fondo rustico, spetta alla sezione specializzata agraria.