(massima n. 2)
Se il domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti di ricevere l'atto assumendo di non avere autorizzato la domiciliazione, si realizza una situazione che, in quanto derivante dai rapporti fra lui e la parte non può interessare il terzo notificante, il quale, una volta avuta notizia dell'elezione di domicilio e fino a quando la stessa non venga revocata, deve tenerne conto per gli effetti che la legge vi ricollega, con la conseguenza che quel rifiuto avrà la medesima rilevanza del rifiuto del destinatario, senza che al notificante stesso si possa addossare l'ulteriore carico di accertare la veridicità delle ragioni prospettate all'ufficiale giudiziario o di procedere a diverse forme di notificazione.