(massima n. 1)
In tema di prove, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma terzo, c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino. Al riguardo deve ritenersi che la locuzione codicistica «fatto accertato» con sentenza irrevocabile vada riferita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento.