(massima n. 3)
La nuova citazione dell'imputato in procedimento connesso, che in precedenza aveva rifiutato di sottoporsi all'esame dibattimentale, non determina di per sè in modo automatico la sopravvenuta inutilizzabilità delle prime dichiarazioni che, invece, una volta acquisite legittimamente secondo la normativa all'epoca vigente, restano nel fascicolo per il dibattimento e possono essere valutate dal giudice, allorché il dichiarante si sia di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere o non si sia presentato. Qualora, invece, l'imputato in procedimento connesso abbia accettato di sottoporsi all'esame e le nuvoe dichiarazioni contrastino con quelle predibattimentali, il giudice di merito ha il compito di porre a raffronto e di valutare, con prudente apprezzamento, le due diverse versioni, al fine di stabilire quale debba ritenersi attendibile.