(massima n. 1)
È legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento, ai fini della prova dei fatti in esse accertati, di sentenze di primo e secondo grado, annullate in parte qua dalla Corte di cassazione, allorché la loro utilizzazione sia limitata dal giudice a quella parte di esse coperata da giudicato parziale. (Nella specie, la S.C. aveva disposto l'annullamento con rinvio in ordine al punto concernente la configurabilità della continuazione, mentre aveva rigettato i ricorsi per quanto riguardava l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti, sicché risultava definitivamente accertata la loro partecipazione ai vari episodi criminosi che rilevavano ai fini della verifica di veridicità dlele dichiarazioni rese).