(massima n. 1)
In tema di acquisizione di atti da altri procedimenti, le prescrizioni dell'art. 238 comma primo c.p.p. sono applicabili soltanto in sede dibattimentale. Ne consegue che le limitazioni da esse imposte non operano nel procedimento in materia di libertą, né in sede di riesame, ai fini della verifica da parte del tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., né con riferimento alla fase della revoca e sostituzione delle misure cautelari ex art. 299 c.p.p.