(massima n. 1)
In tema di assegno bancario, la prova che l'emittente aveva avuto conoscenza della revoca dell'autorizzazione da parte dell'istituto di credito non può essere desunta dal verbale di protesto, che, di per sé, è idoneo a dimostrare soltanto che l'autorizzazione è stata revocata prima dell'emissione del titolo, ma che, sotto il profilo soggettivo, nulla prova circa la consapevolezza da parte del traente. Conseguentemente è carente di motivazione la decisione del giudice di secondo grado che, a fronte di specifico motivo di impugnazione, relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico, si limiti a menzionare la chiusura del conto o la revoca della autorizzazione, senza fare riferimento a circostanze (invio della raccomandata, avviso di ricevimento od altro) idonee a dimostrare che il soggetto era venuto a conoscenza dell'atto negoziale