(massima n. 1)
I verbali della polizia giudiziaria relativi all'attivitą svolta effettuando riprese filmate dei movimenti degli indagati in luoghi pubblici, possono essere valutati per la ricostruzione del quadro indiziario ai fini dell'emissione di una misura cautelare alla stregua di qualunque altro elemento desumibile dagli atti della polizia giudiziaria, indipendentemente dal formale deposito delle cassette contenenti le registrazioni e della loro messa a disposizione delle parti. Le riprese filmate, peraltro, costituiscono prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e rimangono del tutto estranee alla disciplina specifica prevista per le intercettazioni telefoniche.