(massima n. 1)
Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell'ambito dell'attivitā di indagine della polizia giudiziaria sono espressamente consentite dall'art. 234 c.p.p., che le annovera tra le prove documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all'immagine, che sussiste ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche solo fuori dei casi in cui č consentito.