(massima n. 1)
La registrazione di una telefonata, fatta da uno degli interlocutori, all'insaputa dell'altro, č utilizzabile come prova nel procedimento penale. Essa ha la natura di documento, di cui all'art. 234 c.p.p. e, non rientrando tra le intercettazioni telefoniche, non č sottoposta alle limitazioni e formalitā proprie delle predette intercettazioni, né il fatto che essa venga registrata alla insaputa di uno dei due interlocutori costituisce offesa alla libertā di autodeterminazione dell'altro