(massima n. 1)
L'art. 684 c.p. — che punisce «chiunque pubblica, in tutto o in parte, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia stata vietata per legge la pubblicazione — non indica quali siano gli atti o i documenti per i quali vige il divieto, ma rinvia a quanto espressamente dettato in proposito nel codice di rito: specificamente — con riferimento al codice di procedura penale del 1988 — a quanto stabilito dall'art. 114, norma che menziona soltanto gli atti, a differenza dell'art. 164 del codice di procedura abrogato il quale faceva esplicito riferimento nel testo anche a «qualunque documento». La omessa menzione del termine «documento» nel citato art. 114 del vigente codice di rito deve essere valutata con riferimento all'art. 234, comma 1, stesso codice in forza del quale« è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo»; ne consegue che anche un documento fonografico costituito da una registrazione attuata da privati, una volta acquisito come prova documentale agli atti di indagine ai sensi dell'art. 234 c.p.p., diventa parte integrante degli atti stessi — tra i quali rientra — così che anch'esso viene ad essere sottoposto alla disciplina dettata dall'art. 114 c.p.p. in tema di pubblicazione di atti.