(massima n. 1)
L'art. 234 c.p.p., in tema di prova documentale, ricomprende, genericamente, nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura e, quindi, anche le sentenze non irrevocabili e le ordinanze di custodia cautelare e di convalida di arresto o di fermo, e di tali atti consente l'acquisizione al processo. Dagli stessi, tuttavia, non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili (art. 238 bis c.p.p.); ciò non esclude, peraltro, che il giudice, in base al suo libero convincimento, possa dagli indicati provvedimenti trarre elementi di giudizio, anche favorevoli all'imputato, e comunque finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale, cioè l'accertamento della verità. (Nella specie la Suprema Corte ha osservato che gli elementi desunti dalla convalida di fermo erano stati inseriti nel complessivo contesto probatorio con esiti di certezza in ordine alla partecipazione dei due imputati ai fatti di causa e alla violenza da loro esercitata).