(massima n. 1)
Il verbale contenente la deposizione testimoniale falsa, con riguardo al reato di falsa testimonianza, non costituisce prova assunta in altro procedimento, ma documentazione del suddetto reato nel corso della sua consumazione: come tale esso č soggetto alla normativa dell'art. 234 c.p.p. (sulla prova documentale) e non giā quella dell'art. 238 c.p.p. (sui verbali di prove di altri provvedimenti). (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che ritualmente fosse stata disposta in un procedimento per falsa testimonianza l'acquisizione del verbale della deposizione incriminata resa in altro procedimento, a prescindere dal consenso delle parti, pur nella vigenza dell'art. 238 c.p.p. prima della riforma disposta dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306).