(massima n. 4)
In tema di trattamento medico-chirurgico, qualora, in assenza di urgente necessità, venga eseguita una operazione chirurgica demolitiva, senza il consenso del paziente, prestato per un intervento di dimensioni più ridotte rispetto a quello poi eseguito, che ne abbia determinato la morte, non è configurabile il reato di omicidio preterintenzionale poiché, per integrare quest'ultimo, si richiede che l'agente realizzi consapevolmente ed intenzionalmente una condotta diretta a provocare un'alterazione lesiva dell'integrità fisica della persona offesa. (Nella specie la Corte ha ritenuto che fosse correttamente configurabile il reato di omicidio colposo a carico del medico chirurgo che aveva eseguito, in assenza di ragioni di urgenza, l'asportazione di una massa tumorale e degli organi genitali pur in presenza del consenso espresso soltanto per l'asportazione di una cisti ovarica).