(massima n. 1)
Nell'ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato, il secondo comma dell'art. 452 c.p.p. prevede, nel particolare caso dell'impossibilità della decisione allo stato degli atti, la possibilità di assumere nuovi elementi probatori. In tale ambito di assunzione può certamente farsi rientrare l'attività di «consulenza tecnica fuori dei casi di perizia» in cui ciascuna delle parti — al di fuori delle complesse formalità di cui agli artt. 220 e segg. c.p.p. — può offrire al giudice un adeguato parere tecnico attraverso un consulente all'uopo nominato. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che, poiché il pubblico ministero si era indotto a richiedere l'assunzione — non di perizia — bensì della menzionata consulenza tecnica, e dato che tale incombente poteva essere esperito anche nel corso del giudizio abbreviato «atipico» di cui trattasi, l'opposizione della pubblica accusa alla introduzione di siffatto rito rimaneva priva di giustificazione, sicché la pena irrogata doveva essere diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma secondo, c.p.p. e a tanto essa S.C. provvedeva).