(massima n. 1)
Il potere delle parti di nominare propri consulenti tecnici e la facoltà di questi ultimi di esporre il proprio parere al giudice, anche mediante memorie, soggiacciono alle disposizioni generali in materia di prove ed in particolare all'art. 190 c.p.p. sul diritto alla prova. Ne consegue che anche la consulenza, non essendone prevista la ammissibilità di ufficio, è ammessa solo a richiesta di parte. È pertanto evidente che se una parte, pubblica o privata, non ritiene di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 233 c.p.p., di presentare al giudice i propri consulenti o di esibire i pareri da essi redatti, l'altra parte non può pretendere di far acquisire di ufficio dal giudice i detti pareri, invocando le norme degli artt. 234 ss. relative alla acquisizione dei documenti.