(massima n. 1)
In tema di consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, costituisce giudizio di fatto, non sindacabile dal giudice di legittimitą, la valutazione se il compito affidato al consulente richieda competenze tecniche o scientifiche diverse da quelle giuridiche proprie dell'inquirente, o se piuttosto si tratti di una delega di attivitą investigative o valutative tipiche del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, come tale non riconducibile alla nozione di consulenza tecnica. (Nella specie la Corte ha respinto il ricorso contro un provvedimento del tribunale che, valutando l'opposizione di alcuni imputati contro decreti di liquidazione dei compensi adottati dal pubblico ministero, aveva deliberato il parziale annullamento di questi ultimi, sul presupposto che si riferissero ad una attivitą di conduzione congiunta dell'indagine, come tale non remunerabile. In particolare, essendosi richiesta al consulente la creazione di una banca informatica dei dati d'indagine raccolti a proposito di contratti assicurativi e la individuazione di elementi di anomalia per una parte tra essi, il tribunale aveva ritenuto che tale seconda porzione dell'attivitą non costituisse l'oggetto di una consulenza tecnica).