(massima n. 1)
Il difensore che ne abbia fatto richiesta ha diritto di assistere alle operazioni peritali. Ne segue che, nel giudizio di cognizione la sua esclusione dą luogo, indipendentemente dalla presenza, o non, dei consulenti di parte, a nullitą di ordine generale attinente all'assistenza dell'imputato. Tale conclusione va estesa al patrocinio dell'interessato nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, nei quali, sebbene l'espletamento della perizia non sia soggetto a particolari formalitą, deve pur sempre essere garantito il rispetto del contraddittorio e l'esercizio dei connessi poteri difensivi. (Fattispecie relativa ad esclusione della presenza del difensore, che aveva presentato apposita istanza, a perizia medica disposta nei confronti di condannato che aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena).