(massima n. 1)
In tema di operazioni peritali, qualora all'atto del conferimento dell'incarico non venga indicata la data e l'ora dell'inizio delle operazioni, la comunicazione fatta successivamente dal perito al difensore della parte č idonea a garantire il diritto di difesa anche se analogo avviso non sia stato inviato al consulente giā nominato