(massima n. 1)
In tema di svolgimento delle operazioni peritali, la comunicazione dell'eventuale continuazione in altra data delle operazioni medesime è data senza formalità. Ne consegue che la prova dell'avvenuta comunicazione può essere desunta da ogni elemento significativo. (La Corte ha ritenuto tale la partecipazione del difensore al successivo svolgimento delle operazioni).