(massima n. 1)
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo quanto stabilito dalle sentenze nn. 248/1983 e 15/1986 della Corte costituzionale, il diritto di difesa con riferimento alle analisi dei campioni è limitato al preavviso della data dell'inizio delle operazioni e del luogo, onde consentire l'eventuale presenza di un consulente privato. Poiché l'accertamento non ha natura di perizia processuale, non è prevista la presenza del difensore e neppure la redazione di un verbale, secondo le modalità stabilite dal nuovo codice di procedura penale negli artt. 134, 135, 136, 137 ss., applicabili esclusivamente alla documentazione degli atti assunti nel corso del procedimento penale. Le modalità tecniche delle analisi sono lasciate alla discrezionalità dell'amministrazione, la quale è tenuta a certificare soltanto il prelievo, l'apertura dei campioni e l'esito delle operazioni. Il certificato di analisi può, pertanto, essere legittimamente inserito nel fascicolo del dibattimento ed essere utilizzato quale mezzo di prova.