(massima n. 1)
Per effetto della sentenza della Corte cost. n. 238 del 1996, non č pił consentito al giudice disporre misure non rispondenti a tipologie previamente individuate dalla legge, con specificazione dei casi e dei modi di attuazione aventi incidenza sulla libertą personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi, allo scopo di assicurare, anche contro la volontą della persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie ai fini processuali. (Tale limitazione, peraltro, in quanto correlata con la tutela della libertą personale, non riguarda in alcun modo l'impiego di materiali che, in precedenza legittimamente prelevati, non fanno pił fisicamente parte della «persona» e non richiedono alcun intervento manipolatorio su di essa, o comunque limitativo della sfera di libertą del soggetto. (Fattispecie nella quale era stato utilizzato in sede di consulenza tecnica un campione di sangue in precedenza prelevato al soggetto a fini diagnostici).