(massima n. 1)
Nei confronti del consulente tecnico del P.M. nominato ex art. 233 c.p.p. fuori dei casi di perizia, non sussistono le cause di incompatibilitą richiamate dal comma terzo dell'art. 225 c.p.p., previste, per evidenti ragioni di imparzialitą richieste a tale ausiliario del giudice, esclusivamente per il perito di ufficio.