(massima n. 1)
Non sussiste incompatibilitā tra l'ufficio di perito, quando l'incarico abbia ad oggetto la trascrizione di conversazioni intercettate, e quello di interprete chiamato a tradurre le conversazioni svolte in una lingua diversa da quella italiana. (In motivazione la Corte ha osservato che la traduzione non č eseguita riguardo al testo trascritto, bensė con riferimento alla comunicazione registrata, e che sarebbe irrazionale la separazione di attivitā utilmente condotte in modo unitario e dalla stessa persona).