(massima n. 1)
Deve ritenersi legittima l'utilizzazione della testimonianza resa da un dipendente della «Sip» anche se nel corso della stessa si sia reso necessario procedere all'esame di quanto graficamente emergente da un tabulato di telefonate: trattasi invero di operazioni di semplice lettura, come tale non implicante alcune conoscenze particolari di natura scientifica, sicché riferire sul contenuto del tabulato è normale oggetto di testimonianza e non necessita di nomina di perito.