(massima n. 1)
L'ordinamento processuale non prevede alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e quantità del principio attivo di una sostanza drogante. Infatti, da un lato, il giudice può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova offerte dalle parti o acquisite eccezionalmente di ufficio, liberamente, entro i limiti di una motivazione logica e puntuale; dall'altro lato, le parti, in un sistema ispirato al principio del diritto alla prova a cui corrisponde il rischio della mancata prova, hanno il diritto di fare esaminare la sostanza sequestrata da propri consulenti e di chiedere una perizia nell'incidente probatorio o nel dibattimento.