(massima n. 1)
Il giudice, nel valutare i risultati di una perizia o di una consulenza tecnica, ha l'onere di verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali, e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato per vizio della motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame la quale aveva ritenuto elemento non sufficiente ad integrare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione della misura cautelare l'esito di una consulenza tecnica — eseguita con metodo computerizzato — di identificazione dei volti travisati degli autori di una rapina, ripresi da una telecamera a circuito chiuso, osservando semplicemente che detta consulenza si basava «su mere ipotesi scientifiche non ancora sufficientemente verificate e controllate», senza però effettuare un'approfondita verifica della validità della nuova metodologia).