(massima n. 1)
Deve ritenersi ammissibile la testimonianza, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., dell'imputato di corruzione attiva in un procedimento connesso, qualora nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. (In motivazione, la Corte di cassazione ha altresģ precisato che la testimonianza ai sensi della norma citata sarebbe ammissibile nel caso di dichiarazioni rese da imputato di corruzione passiva, in relazione alle quali potrebbe prospettarsi l'eventualitą della revoca della sentenza ex art. 425 c.p.p. per corruzione al fine di procedere nei confronti del dichiarante per concussione).