(massima n. 2)
Il mancato espletamento da parte del pubblico ministero dell'attivitā d'indagine richiesta dall'indagato ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. non č causa di nullitā della successiva richiesta di rinvio a giudizio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la sanzione della nullitā č prevista solo per il mancato interrogatorio richiesto dall'indagato)