(massima n. 1)
La nullitā prevista dall'art. 199 c.p.p., conseguente all'omissione dell'avvertimento riguardante la facoltā di astensione dal deporre (o rendere sommarie informazioni al P.M., ex art. 362 c.p.p., o alla polizia giudiziaria, ex art. 351 primo comma u.p. c.p.p.) per i prossimi congiunti dell'imputato e dell'indagato, č una nullitā relativa che, quindi ai sensi dell'art. 182 c.p.p. deve essere eccepita dalla parte che assiste (e a maggior ragione, partecipa) all'atto prima del compimento dello stesso.