(massima n. 1)
In tema di impugnazione relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, la mancanza della dichiarazione di impugnazione entro il termine di tre giorni a decorrere da quello in cui è emesso il provvedimento da impugnarsi (art. 199 c.p.p. 1930) è causa di inammissibilità del gravame, essendo irrilevante che erroneamente la sentenza impugnata abbia fatto applicazione dell'art. 545 c.p.p. per indicare il termine di 45 giorni per il deposito della sentenza. Né può essere diversamente ritenuto sulla base di un preteso, inesistente, giudicato in relazione all'ordinanza con la quale l'imputato è stato rimesso in termini.