(massima n. 1)
In tema di dichiarazioni difensive dell'imputato, poiché esse sono rimesse al potere discrezionale dello stesso, e poiché egli, in quanto titolare dello ius dicendi et postulandi, può articolare come meglio crede la sua difesa (sottoponendosi o meno ad esame e/o rilasciando dichiarazioni spontanee in qualsiasi momento del dibattimento), non grava sul giudice di merito alcun obbligo di acquisizione di dichiarazioni eventualmente rese dallo stesso imputato in altro processo connesso, in quanto egli ben avrebbe potuto direttamente difendersi innanzi al predetto giudice.