(massima n. 2)
Nel giudizio di revisione promosso da taluno che sia stato condannato sulla base di una chiamata in correità, legittimamente viene citato, avuto riguardo alla possibile operatività dell'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p., anche il chiamante in correità nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva. La citazione di costui, non potendo egli assumere veste di testimone a cagione del divieto posto dall'art. 197, comma 1, lett. a), c.p.p., deve necessariamente avvenire con le forme previste per gli imputati.