(massima n. 1)
I divieti di lettura di cui all'art. 514 c.p.p., qualora non abbiano ad oggetto atti affetti da inutilizzabilità c.d. “patologica”, quale derivante da una loro assunzione contra legem, possono essere superati dall'accordo delle parti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fossero state utilizzate ai fini della decisione, essendosene data lettura sull'accordo delle parti, le dichiarazioni procedimentali rese da soggetto che, in dibattimento, si era poi avvalso della facoltà di non deporre in quanto prossimo congiunto di uno degli imputati).